Menù principale

omette di denunciare il cambio del luogo di detenzione del fucile, denunciato

La legge impone di denunciare il cambio di residenza a chi possiede delle armi. L’obbligo di comunicare alle Autorità di Pubblica Sicurezza il trasferimento delle armi da una località all’altra è previsto dall’articolo 38, quinto comma, T.u.l.p.s. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 733) e dall’art. 58 del Regolamento di Attuazione dello stesso T.u.l.p.s. In particolare, il primo articolo menzionato dice: «La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia». La violazione è punita dall’articolo 17 con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206 (questo l’orientamento della Corte di Cassazione, sent. n. 27985/2016). Ovviamente l’arma deve essere sempre custodita in un luogo sicuro.

omette di denunciare il cambio del luogo di detenzione del fucile, denunciato.
I Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana, nel corso di specifico servizio sul controllo di armi e munizioni legalmente detenute, disposto dal Comando Provinciale Brindisi, hanno deferito stato libertà un 57enne del luogo, per omessa ripetizione di denuncia di armi. In particolare, l’uomo ha omesso di denunciare il cambio luogo di detenzione del fucile sovrapposto marca Beretta calibro 12, già regolarmente detenuto, successivamente sequestrato.

 

Loading