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Automobilista vince la battaglia per gli «scout speed» sulle auto della polizia locale

Automobilista vince la battaglia per gli «scout speed» sulle auto della polizia locale
Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno
Scout speed, le multe per eccesso di velocità prese senza che i rilevatori installati sulle macchine dei vigili siano adeguatamente segnalati, possono essere annullate. È il punto cruciale della sentenza del Tribunale di Bari che ha respinto l’appello del Comune contro un automobilista sanzionato per eccesso di velocità.
La sentenza giunge a conferma di quella in primo grado che aveva condannato l’ente ad annullare la multa e a pagare le spese di lite. L’art.142 comma 6bis del Codice della strada prevede l’obbligo di segnalare prima le “postazioni di controllo su strada”, senza distinzione tra postazioni fisse e mobili. Si tratta di una legge dello Stato.
Viceversa il decreto ministeriale attuativo (15 agosto 2007) sancisce che le disposizioni su cartelli e dispositivi di segnalazione, non si applicano per gli apparecchi di rilevamento della velocità installati su veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, a inseguimento. Una deroga, secondo il Tribunale del capoluogo, non consentita.
Questo contrasto tra norma di legge e decreto attuativo del Ministero dei Trasporti, è stato colto ed evidenziato dal legale dell’automobilista e dal giudice. È il «cuore» della sentenza, pubblicata nei giorni scorsi. Laddove il decreto indica, in questi casi, «una deroga all’obbligo di segnalare preventivamente» il giudice “corregge” affermando che «la deroga alla legge – segnalazioni preventive, fisse e luminose sì, ma non sulle auto dei vigili in movimento – non è consentita. Perché il Codice ha demandato al Ministero la sola determinazione dei modi di impiego di cartelli e dispositivi di segnalazione».
E così «l’esonero (per Comuni e polizie municipali, ndr) dall’obbligo di preventiva segnalazione della presenza di apparecchi di rilevamento della velocità installati su veicoli in movimento non trova ragionevole giustificazione. E si traduce in un’«inammissibile deroga a una regola generale sancita con una norma più importante», cioè l’art.142 del Codice della strada.
Sulle segnalazioni preventive ed obbligatorie, nello specifico «lo stesso decreto prevede all’articolo 1 che le postazioni di controllo per rilevare la velocità possono essere segnalate con segnali stradali, temporanei o permanenti; segnali luminosi a messaggio variabile; con dispositivi luminosi installati su veicoli della polizia stradale».
E non finisce qui. «Installati sulle auto dei vigili gli avvisi agli automobilisti «possono essere contenuti su una sola riga, in forma sintetica: controllo velocità o rilevamento velocità». Logica la conclusione: «È evidente che la segnalazione preventiva risulta comunque possibile». Questa sentenza consentirà la richiesta di rimborso ai tanti automobilisti (sono alcune decine) colti in fallo a Mola dallo Scout Speed.

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