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L’AMM.NE COMUNALE disciplina gli accessi al civico cimitero con mezzi privati per lavori e per invalidità

L’AMM.NE COMUNALE disciplina gli accessi al civico cimitero con mezzi privati per lavori e per invalidità

temporanea o permanente come segue:

ACCESSO CON AUTOMEZZI PER LAVORI IN CONCESSIONI PRIVATE

1. L’acceso a privati ed aziende per manutenzioni ordinarie, straordinarie, di demolizione e/o costruzione

ex-novo di tombe o cappelle, da edificare su concessioni private di suoli cimiteriali sarà consentito a

seguito di domanda del titolare della concessione medesima o suo delegato, su apposito modello

predisposto dagli uffici competenti.

2. Il dichiarante dovrà:

a. prevedere le tempistiche di effettuazione dei lavori;

b. allegare alla richiesta eventuale pratica edilizia;

c. copia del libretto di circolazione dei mezzi interessati all’accesso;

d. apposita polizza di responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone, liberando

l’amministrazione da qualsiasi responsabilità;

e. copia dei documenti di riconoscimento dei dichiaranti;

3. L’ufficio, pervenuta la richiesta completa di allegati, dovrà emettere apposita autorizzazione, con

eventuali indicazioni e/o vincoli e condizioni;

4. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste incomplete degli allegati.

➢ ACCESSO CON AUTOMEZZI PER INVALIDITA’ PERMANENTE

1. In caso di invalidità motoria e/o invalidità grave, i cittadini potranno usufruire del mezzo per il

trasporto di persone, reso disponibile dalla ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali, che si occuperà

del trasporto di quanti ne avessero bisogno, accompagnando gli stessi presso le loro cappelle o tombe

cimiteriali.

2. In caso di indisponibilità del mezzo predisposto ad accompagnare i cittadini presso le loro

concessioni, i cittadini riconosciuti invalidi potranno presentare richiesta di accesso con mezzi privati

al civico cimitero. La domanda dovrà essere presentata su apposito modulo predisposto dagli uffici

competenti.

3. I cittadini che sono in fase di evasione della pratica di richiesta di invalidità alle autorità competenti,

potranno presentare apposita dichiarazione all’ufficio competente.

4. Il dichiarante al fine del rilascio dell’autorizzazione dovrà:

a. Presentare la documentazione comprovante l’invalidità motoria e/o invalidità grave;

b. Presentare copia del libretto di circolazione del/i mezzo interessato/i all’accesso;

c. Sottoscrivere apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità ad eventuali danni a cose

e persone, liberando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità;

d. copia dei documenti di riconoscimento dei dichiaranti;

5. L’ufficio, pervenuta la richiesta completa di allegati, emetterà apposita autorizzazione, con

indicazione di eventuali limitazioni.

6. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste incomplete degli allegati.

7. Tutte le autorizzazioni rilasciate saranno da considerarsi inefficaci in caso di ripristino e disponibilità

del mezzo predisposto al trasporto di persone di cui al comma 1 del presente articolo.

➢ ACCESSO CON AUTOMEZZI PER INVALIDITA’ MOTORIA TEMPORANEA

1. In caso di invalidità temporanea, i cittadini potranno usufruire del mezzo per il trasporto di persone,

reso disponibile dalla ditta appaltatrice che si occuperà del trasporto di quanti ne avessero bisogno,

accompagnando gli stessi presso le loro cappelle o tombe cimiteriali.

2. In caso di indisponibilità del mezzo predisposto ad accompagnare i cittadini presso le loro

concessioni, i cittadini con un’invalidità temporanea, potranno presentare apposita richiesta per

l’accesso con mezzi privati al civico cimitero. La domanda dovrà essere presentata su apposito

modulo predisposto dagli uffici competenti.

3. Il dichiarante al fine del rilascio dell’autorizzazione dovrà:

a) Presentare la documentazione comprovante l’invalidità motoria temporanea;

b) Dichiarare la durata per cui si richiede l’accesso;

c) Presentare copia del libretto di circolazione del/i mezzo interessato all’accesso;

d) Sottoscrivere apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità ad eventuali danni a cose

e persone, liberando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità;

e) copia dei documenti di riconoscimento dei dichiaranti;

4. L’ufficio, pervenuta la richiesta completa di allegati, valutata la documentazione, potrà autorizzare

all’accesso con l’indicazione delle tempistiche ed eventuali limitazioni allo stesso.

5. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste incomplete degli allegati.

6. Tutte le autorizzazioni rilasciate saranno da considerarsi inefficaci in caso di ripristino e disponibilità

del mezzo predisposto al trasporto di persone di cui al comma 1 del presente articolo.

➢ LIMITAZIONI TEMPORALI ALL’ACCESSO

1. Le autorizzazioni all’accesso per lavori, come previsto dall’art. 1, saranno rilasciate ai richiedenti

con scadenza secondo le indicazioni dei richiedenti, a condizione che siano compatibili con quanto

dichiarato nella domanda, inoltre non potranno essere superiori ai sei mesi dalla data del rilascio;

2. L’autorizzazione per l’accesso per invalidità motoria e/o invalidità grave, avrà scadenza annuale,

senza alcuna possibilità di rinnovo automatico. Per il rinnovo il richiedente, sotto la propria

responsabilità, potrà dichiarare la permanenza dello stato di fatto che ha consentito l’accesso;

3. L’autorizzazione per l’accesso per invalidità motorie temporanea, a seguito di valutazione

dell’ufficio potrà essere rilasciata per massimo 3 mesi, senza alcuna possibilità di rinnovo;

4. Eventuali periodi di differimento delle scadenze dovranno essere autorizzati dagli uffici competenti.

5. I cittadini autorizzati all’accesso per lavori su concessioni private, come previsto dal comma 1 del

presente articolo, avranno la possibilità di accedere durante l’arco della settimana dal lunedì al sabato,

negli orari previsti di apertura del civico cimitero;

6. Per le categorie individuate dai commi 2 e 3 del presente articolo, l’accesso e consentito nella sola

giornata del giovedì.

7. Il sindaco o l’ufficio preposto potrà individuare, modificare od integrare le prescrizioni d’accesso

riportate nei commi precedenti.

➢ PERIODI DELL’ANNO IN CUI VIGE UN DIVIETO D’ACCESSO GENERALIZZATO

1. Il Sindaco o l’ufficio competente per comprovate esigenze di servizio potrà limitare l’accesso

all’ingresso anche a soggetti autorizzati o a parte di essi.

2. I periodi dell’anno in cui è vietato l’accesso anche ai soggetti autorizzati sono i seguenti:

a. Nelle giornate di domenica e durante le feste nazionali e religiose;

b. Nel periodo della commemorazione dei defunti sarà vietato l’accesso a chiunque, almeno tre

giorni prima e fino a tre giorni dopo la commemorazione;

c. Ulteriori periodi individuati dall’ufficio o dal Sindaco.

➢ ECCEZIONI ALL’ACCESSO

1. Per un migliore andamento dei servizi necroscopici si prevedono le seguenti eccezioni: sono

esonerate dalla presentazione delle richieste d’accesso le seguenti attività:

1. Agenzie funebri nello svolgimento delle loro attività necroscopiche;

2. Attività di lavorazione di marmi;

3. Le attività di ritiro dei rifiuti cimiteriali;

4. Eventuali ed ulteriori soggetti individuati dall’ufficio competente;

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