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Brindisi, ha lavoratori in giardino e gli ispettori lo multano: il giudice annulla tutto

Brindisi, ha lavoratori in giardino e gli ispettori lo multano: il giudice annulla tutto
Fonte La gazzetta del Mezzogiorno
Pierluigi Potì 14 Ottobre 2020
Nei luoghi classificati giuridicamente come “privata dimora” si possono impiegare persone, a cui affidare dati lavori, senza dover fare necessariamente una comunicazione e senza che via sia l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Il principio, fissato dalla legge e consolidato dalla giurisprudenza, è stato di recente ribadito dal Tribunale di Brindisi che ha accolto un ricorso per opposizione ad un’ordinanza-ingiunzione (emessa dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Brindisi), presentato da un soggetto privato, difeso nell’occasione dall’avv. Adolfo Gianfreda.
L’accertamento ispettivo, nello specifico, era stato effettuato nel giardino dell’abitazione estiva di proprietà della moglie del ricorrente e delimitata da recinzione e cancello. Lì erano stati trovati cinque lavoratori e, all’esito dei controlli, era stata inflitta la sanzione, appunto, per mancata comunicazione circa l’instaurazione di un rapporto subordinato. Da qui, il ricorso e il giudizio di opposizione poi deciso dal giudice del lavoro, dott.ssa Maria Forastiere.
Tre, in particolare, le eccezioni poste a fondamento del ricorso: la violazione dell’art. 13 della legge 689/81, in quanto l’accesso ispettivo è avvenuto in una privata dimora, la violazione dell’art. 18, comma 2, della stessa legge (poichè non era stata addotta alcuna motivazione in ordine alle difese contenute nella richiesta di annullamento in autotutela) e l’insussistenza di un rapporto subordinato.
Ma è stato il primo motivo a risultare decisivo, laddove la citata legge sancisce che “accertamenti ed ispezioni possono essere effettuate in luoghi diversi dalla privata dimora”, mentre è poi la giurisprudenza fissata dalla Corte di Cassazione a individuare con precisione l’ambito di interpretazione, affermando che nel concetto di privata dimora rientrano anche “i luoghi, diversi dalla casa di abitazione, in cui la persona si soffermi per compiere atti riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio e allo svago”.
Inutile aggiungere, in conclusione, che l’Ispettorato del lavoro è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

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