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DIVIETO DI INCENDI E ACCENSIONI dal 15 GIUGNO al 15 SETTEMBRE 2020

COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA (BR)
ORDINANZA n. 18– Reg. 47 del 19 Maggio 2020

DIVIETO DI INCENDI E ACCENSIONI dal 15 GIUGNO al 15 SETTEMBRE 2020
IL SINDACO

Visto il “Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018-2020” approvato con DGR 585 del 10.04.2018 – BUR Regione Puglia n. 63 del 07.05.2018;
Visto il DPGR n. 213 del 27.04.2020, pubblicato nel BUR Regione Puglia n. 61 del 30.04.2020 con il quale si stabilisce che dal 15 giugno al 15 settembre 2020, è in vigore lo stato di grave pericolosità di incendio per tutti i territori boscati della Regione Puglia;
Ritenuto indispensabile tutelare il patrimonio ambientale e boschivo del territorio comunale di Torre Santa Susanna; Visto l’art. 50 del T.U.E.L. – Decreto L.vo 18.08.2000, n. 267;
ORDINA
In forza di quanto disposto dall’Art. 2 del DPGR n. 213 del 27.04.2020, titolato “Divieti su aree a rischio di incendio boschivo”
Ad integrazione delle norme contenute nel R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale vigenti nelle Province della Regione Puglia, della Legge n. 353 del 21/11/2000, nonché della Legge Regionale n. 18/2000, durante il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2020 di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree boscate, cespugliate ed erborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree e nei terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree, ubicate nel territorio comunale di Torre Santa Susanna, è tassativamente vietato:
• accendere fuochi di ogni genere;
• far brillare mine o usare esplosivi;
• usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
• usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
• tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
• fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
• esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
• transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;
• transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
• abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

Inoltre, ai sensi dell’Art. 3 del DPGR n. 213 del 27.04.2020, titolato “Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale” si impartiscono i seguenti
OBBLIGHI E DIVIETI SPECIFICI
In forza di quanto disposto dall’Art. 2 della L.R. 38/2016, titolato “Bruciatura – divieti”
1. E’ vietata l’accensione e la bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo.
2. Sulle superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano e sulle superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto, le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole sono consentite nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Al di fuori di tali circostanze, l’accensione e la bruciatura di residui da colture cerealicole sono sempre vietate. La verifica dell’effettivo utilizzo del ringrano e della coltura di secondo raccolto sarà desunta, a livello particellare, dal fascicolo aziendale sulla base della destinazione colturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie.
3. La bruciatura delle stoppie prevista al comma 2 per colture cerealicole è consentita solo a seguito di preventiva comunicazione, inviata nella forma certificata prevista dalla legge, al sindaco competente e al Dipartimento agricoltura regionale. Al fine dell’effettuazione dei controlli, la comunicazione, inviata dal proprietario o conduttore dei terreni dell’azienda agricola oggetto dell’operazione, deve pervenire ai suindicati destinatari almeno due giorni prima dell’inizio della bruciatura. Nella comunicazione i proprietari e i conduttori dei terreni devono indicare il giorno, il luogo e il responsabile del presidio e della bonifica.
Con deliberazione di Giunta regionale sono dettate le linee guida per il presidio, le modalità e prescrizioni dell’operazione di bruciatura, la bonifica finale, le opere di mitigazione e l’attività di vigilanza. Restano fermi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 8.
4. L’accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall’attività agricola e forestale è vietata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. Nel restante periodo dal 1° ottobre al 31 maggio è possibile bruciare, sul sito di produzione, residui vegetali derivanti dall’attività agricola e forestale raggruppati in piccoli cumuli e non superiore a tre metri steri giornalieri a ettaro. Le operazioni di bruciatura sono effettuate a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme e assistite fino al totale esaurimento della combustione. Tali bruciature, nel periodo consentito, sono vietate in presenza di forte vento o di eccessivo calore (sono validi in tale caso i bollettini di pericolosità pubblicati dalla Protezione civile regionale). La bruciatura dei residui vegetali è sempre vietata a una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche anche nel rispetto di quanto previsto dall’ordinanza Presidente Consiglio dei ministri 28 agosto 2007, n. 3606 (Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione a eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione).
Nelle aree naturali protette e nei siti “Natura 2000”, le stoppie e i residui vegetali derivanti dalle attività selvicolturali agricole non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall’Osservatorio fitopatologico regionale o in evidenti condizioni di impossibilità a eseguire altro tipo di distruzione, certificato dalla Sezione foreste regionale.
In forza di quanto disposto dall’Art. 3 della L.R. 38/2016, titolato “Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati”
1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all’interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.
2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l’obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione , in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
3. E’ fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.

4. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.
5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l’obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
6. All’interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall’ente di gestione.
In forza di quanto disposto dall’Art. 4 della L.R. 38/2016, titolato “Obblighi di gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie”
1. Al fine di salvaguardare la vegetazione agricola e forestale presente in prossimità degli assi viari insistenti sul territorio regionale nonché per evitare problemi al regolare transito dei mezzi, le società di gestione delle ferrovie, I’ANAS S.p.A., l’Acquedotto pugliese S.p.A., la Società autostrade S.p.A., la Città metropolitana e le province, i comuni e i consorzi di Bonifica, provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Il periodo scelto per l’intervento di pulizia o il diserbo, da effettuarsi esclusivamente con mezzi meccanici, fisici o biologici, è tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi.
2. I gestori delle strade effettuano le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, al fine di consentire il transito anche dei mezzi antincendio.
In forza di quanto disposto dall’Art. 5 della L.R. 38/2016, titolato “Divieti”
1. Nelle zone boscate e nei pascoli, i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco, fermo restando i vincoli stabiliti dall’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), è vietata per cinque anni la raccolta di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache.
2. E’ vietato il pascolo per tre anni sui soprassuoli a pascolo percorsi da incendio, di cui al regolamento regionale 26 febbraio 2015, n. 5 (L’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923) .
In forza di quanto disposto dall’Art. 6 della L.R. 38/2016, titolato “Obblighi di gestori di strutture ricettive e turistiche”
1. I proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificate all’interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio elevato, realizzano entro il 31 maggio di ogni anno una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale. Sono fatte salve le distanze di protezione previste dal decreto del Ministero dell’interno 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in area aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone) ovvero da altra normativa di prevenzione incendi emanata dal Ministero dell’interno.
In forza di quanto disposto dall’Art. 7 della L.R. 38/2016, titolato “Obblighi di gestori di attività ad alto rischio”
1. I limiti di sicurezza e il compimento delle operazioni di cui all’articolo 6 sono obbligatori anche per i proprietari, i gestori e i conduttori di attività commerciali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità.
In forza di quanto disposto dall’Art. 8 della L.R. 38/2016, titolato “Obblighi dei conduttori di superfici agricole e forestali”
1. I proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali mettono in atto tutte le misure idonee a prevenire l’innesco e la propagazione degli incendi anche nel rispetto di quanto previsto dalla condizionalità agricola ai sensi della normativa vigente .
2. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali sono tenuti a rispettare la buona pratica agricola nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali affinché non si creino condizioni favorevoli all’innesco e alla propagazione degli incendi e allo sviluppo di parassiti.
3. La mietitura delle colture cerealicole deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade.
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Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall’art. 2 del DPGR n. 213/2020, saranno punite a norma dell’art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.
Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti -in forza del disposto dell’art.3 del DPGR n. 213/2020- dagli artt. da 2 a 8 della L.R. 38/2016, sopra riportati, saranno punite a norma dall’art. 12 della medesima L.R. n. 38/2016 e, in particolare:
a) da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
b) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
c) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alla disposizioni temporali fissate dalla legge 38/2016;
d) da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a chilogrammi 1 di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi;
e) da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall’attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
f) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;
g) non inferiore a euro 30 e non superiore a euro 60 per ogni capo di bestiame, in violazione dell’articolo 5, comma 2.
Gli illeciti di cui alle lettere b), c), e) e f), possono essere accertati dagli organi di vigilanza di cui all’articolo 41, legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio). I relativi verbali seguono il procedimento di cui all’articolo 48 della 1.r. 59/2017.
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Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri, il Nucleo Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme del DPGR n. 213/2020, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.
Chiunque avvisti un incendio, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali, riferendo ogni utile elemento per la corretta localizzazione dell’evento.
Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente provvedimento si rimanda al DPGR n. 213/2020, alla L.R. 38/2016 ed alle altre norme in materia.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio, affissa nei luoghi pubblici, e comunicata al Signor Prefetto di Brindisi ed alla Regione Puglia – Sezione Protezione Civile.
Manda al Gruppo Carabinieri Forestali Brindisi, alla Polizia Locale – Sede, al Comando Stazione Carabinieri-Città, per la vigilanza e la esatta esecuzione della presente ordinanza.
Torre Santa Susanna, 19 Maggio 2020

IL SINDACO
(On. Dott. Michele Saccomanno)

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