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Dopo una caduta, rovinosa, a causa di un buca nel manto stradale, il 14 marzo 2022, la sentenza di condanna al risarcimento nei confronti del Comune di Latiano

Dopo una caduta, rovinosa, a causa di un buca nel manto stradale, il 14 marzo 2022, la sentenza di condanna al risarcimento nei confronti del Comune di Latiano
Fonte : Brindisi Report
L’8 gennaio 2017 la caduta, rovinosa, a causa di un buca nel manto stradale. Il 14 marzo 2022, la sentenza di condanna al risarcimento nei confronti del Comune di Latiano. In questi giorni, le motivazioni che spiegano la decisione del giudice di pace di Brindisi, Maria Romanazzi. Il giovane protagonista della vicenda è assistito dai legali dello studio Sartorio-Rizzo. La sentenza si rifà, in parte, a un orientamento della Cassazione: la pubblica amministrazione è tenuta a far sì che la strada, percorsa dai pedoni, non presenti “una situazione di pericolo occulto”. Ecco perché il Comune di Latiano deve corrispondere circa 3mila euro al giovane.
Procedendo con ordine: il protagonista della vicenda è a piedi, percorre le vie di Latiano. E’ l’8 gennaio del 2017, sono circa le 11. Il ragazzo è in via Osanna. Il meteo quel giorno non è clemente. Il giovane cade: non ha visto una buca, ricolma d’acqua e neve. E, soprattutto, non è segnalata. Dalla documentazione fotografica, nel corso del processo, si potrà verificare che la buca è profonda dieci centimetri e ampia 20. La caduta provoca al giovane una ferita al sopracciglio destro e un’altra ferita al ginocchio. Un passante vede la scena e accompagna il ragazzo presso l’ospedale di Mesagne. Dopo, il giovane si rivolge allo studio legale Sartorio-Rizzo.
I danni causati non sono molto gravi, per fortuna, ma è una questione di principio. Nella sentenza del giudice di pace c’è scritto che l’insidia – la buca – non è di facile individuazioni, tutt’altro. C’è il nesso di causalità tra il danno accertato e la presenza dell’insidia. Questo è pacifico. Il nodo centrale è il richiamo all’orientamento della Cassazione: è vero che l’attività di riparazione delle strade è rimessa alla discrezionalità della pubblica amministrazione, ma è vero anche che poi la pubblica amministrazione deve rispondere dei danni causati da una situazione di pericolo occulto.
Si legge nella sentenza: “La destinazione d’uso del bene pubblico esaminato e il legittimo affidamento degli utenti nel ritenere una strada aperta al transito veicolare ad esso idonea escludono la applicabilità del principio della autoresponsabilità, non potendosi a priori escludersi un comportamento prudente in capo al pedone, stante anche la tipologia e la lieve entità del danno, atteso che lo stesso attraversava la strada senza correre”. Attraversando la strada, un pedone deve prestare primariamente attenzione al traffico veicolare. Non può pensare esclusivamente alla condizioni del manto stradale.

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