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ERCHIE – EOLICO, CONTENZIOSO SUI CANONI – IL TAR DI LECCE RICONOSCE AL COMUNE DI ERCHIE L’IMPORTO DI 600MILA EURO

ERCHIE – EOLICO, CONTENZIOSO SUI CANONI – IL TAR DI LECCE RICONOSCE AL COMUNE DI ERCHIE L’IMPORTO DI 600MILA EURO
Fonte Brindisi Report

ERCHIE – I canoni richiesti dal Comune di Erchie, per un importo totale pari a 600mila euro, sono legittimi. Il Tar di Lecce (seconda sezione), con sentenza emessa martedì (26 ottobre) ha respinto il ricorso presentato da una società del settore eolico contro una serie di atti dell’amministrazione comunale, rappresentata e difesa dall’avvocato Adriano Tolomeo, riguardanti i proventi per gli impianti alimentati da rinnovabili, fra il 2013 e il 2018. L’azione legale è stata intrapresa anche contro il ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce. Il contenzioso verte intorno a una convenzione stipulata nel novembre 2005 fra il Comune di Erchie e la dante causa della ricorrente, che contesta una clausola ritenendola “nulla per contrarietà a norme imperative”. La società ha inoltre sollevato la questione riguardante l’invito a rinegoziare tale convenzione fatto dall’ente con una nota del 15 marzo 2019 (la stessa tramite la quale ha chiesto i canoni fra il 2013 e il 2018 per un importo annuo di 120mila euro e quindi per un totale di 720mila euro).

Il ricorso si articola in sei motivi. Nello specifico l’azienda contesta l’articolo 9 della convenzione, “perché volto ad imporre alla ricorrente oneri meramente patrimoniali ed è, perciò, contrario alla normativa in tema di impianti di fonti di energia rinnovabile”. Quindi si chiede l’annullamento delle misure compensative, poiché queste “oltre a essere solo eventuali, devono essere concrete e realistiche e non devono applicarsi per il mero fatto della realizzazione di un parco eolico, come invece prevede il suddetto art. 9 della convenzione”. Inoltre tali misure compensative, da quanto sosenuto dai legali della società, “possono essere stabilite dallo Stato o dalle Regioni, ma non unilateralmente dai Comuni”.

Fra le motivazioni della nullità dell’articolo 9 della convenzione, viene addotta anche la “mancanza di causa, considerato che la produzione di energia da fonti rinnovabili è libera ed è sottoposta a sola autorizzazione e non può essere oggetto di concessione”. Nel sesto e ultimo motivo di ricorso, infine, “proposto in via subordinata e residuale”, la società sostiene l’illegittimità della la richiesta del Comune per l’anno 2013, “considerato che l’avvio commerciale dell’impianto è avvenuto il 31 ottobre 2013 e che, comunque, per tale annualità si è verificata la prescrizione ex art. 2948, n.4 c.c”.

Il collegio giudicante presieduto da Antonella Mangia (estensore Andrea Vitucci), sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 46 del 24 marzo 2021, stabilisce l’infondatezza delle” questioni dedotte con i primi cinque motivi di ricorso, non potendosi nemmeno ritenere che vi sia stata una rinuncia tacita da parte del Comune (vedi secondo motivo di ricorso) ad esigere i canoni de quibus: tanto non può desumersi dalla interlocuzione tra il Comune e la ricorrente successivamente al parere legale inviato dalla ricorrente il 4 febbraio 2016. Trattasi, per l’appunto, di mera interlocuzione, dalla quale non emergono indici di rinuncia del Comune a far valere la propria pretesa”.

Per quanto riguarda invece la richiesta di annullamento del canone richiesto dal Comune per il 2013, “la Convenzione – si legge nella sentenza – prevede che il canone sia forfettario in ragione della realizzazione dei pali eolici e che l’esigibilità decorre dal momento dell’avvio commerciale dell’impianto. Ne deriva che, essendo pacifico che l’avvio commerciale si è verificato il 31 ottobre 2013, da tale data il primo canone, riferibile al 2013 (in quanto l’impianto è stato sicuramente avviato in quell’anno) e forfettariamente quantificato in ragione del numero di pali installati, era esigibile. L’annualità 2013 è tuttavia caduta in prescrizione, ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c., in quanto, successivamente alla nota comunale prot. n. 11481 del 14 novembre 2013 (doc. 15 ricorso), il Comune ha rinnovato la richiesta di pagamento, comprensiva del canone per il 2013, solo con la nota del 15 marzo 2019 (oggetto della presente impugnativa), quindi oltre il termine di 5 anni dal 14 novembre 2013”.

Il canone riferito al 2013, dunque, cade in prescrizione. Per questo va ridotta di 120mila euro la somma complessiva richiesta dal comune di Erchie, con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale per il pagamento delle somme nei limiti di 600mile euro, oltre Iva.

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