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Incendi: obbligo di pulizia dei suoli entro metà giugno, multe fino a 10mila euro

Incendi: obbligo di pulizia dei suoli entro metà giugno, multe fino a 10mila euro
Fonte :Brindisi Report
Gli incendi di campi incolti e abbandonati continuano a funestare il territorio del Brindisino. Da giorni i vigili del fuoco corrono in lungo e in largo per spegnere roghi di sterpaglie. Ieri a San Pietro Vernotico un vasto incendio ha divorato un campo di erba secca sito sulla circonvallazione all’altezza della zona 167. Il fumo e la puzza di bruciato hanno reso l’aria irrespirabile. Sulla pagina Facebook del Comune di San Pietro Vernotico nelle scorse ore è stata pubblicata l’ordinanza numero 11 del 27 maggio scorso che ha per oggetto “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2022, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019 – Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2022 – Obbligo di pulizia dei suoli”.

Disposizioni per i proprietari di terreni
Si ordina: ai proprietari, ai possessori ed ai conduttori a qualsiasi titolo dei terreni e delle aree libere, siano esse destinate a coltura od incolte, inedificate, appartenenti o meno a fondi rustici, ovvero pertinenze di fabbricati rurali e/ourbani, di provvedere a proprie cure e spese alla loro pulizia e manutenzione, nonchè di mantenerle nel tempo sempre pulite e in perfetto ordine, libere dasterpaglie, cespugli, rovi ecc., attraverso tagli periodici della vegetazione: tantoal fine di evitare rischi igienico – sanitari e di propagazione incendi.

Gli interventi dovranno essere realizzati con la massima tempestività laddove il rischio incendio sia particolarmente elevato per la presenza di alte sterpaglie e comunque entro e non oltre il 14 giugno 2022. Tali interventi dovranno essere ripetuti periodicamente in modo da garantire durante tutto l’arco dell’anno la salute pubblica e rendere decoroso l’aspetto ndel territorio.

Disposizioni per i cittadini
A tutti i cittadini durante il periodo di grave pericolosità di incendio dal 15 giugno al 15 settembre in tutte le aree a rischio di incendio boschivo del Comune e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato: accendere fuochi di ogni genere; far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;n usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Ppmpf ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace.

Tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzidi qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’internodi aree boscate; transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti; abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

I proprietari, i possessori, gli affittuari ed i conduttori dei campi a colturacerealicola anche prima della conclusione delle operazioni di mietitrebbiaturaove necessario, ovvero a conclusione della predetta operazione devonoprontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una “precesa” o “fascia protettiva” sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almenoquindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghialle aree circostanti e/o confinanti.

I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o a riposo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; hanno inoltrel’obbligo di realizzare nei termini di legge e/o nella immediatezza q qualora visia pericolo di incendio, fasce protettive di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del fondo, prive di residui di vegetazione, inmodo da evitare che un eventuale incendio, attraverso il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. Analogo obbligo riguarda tutti iproprietari di terreni confinanti con attraversamenti ferroviari;

E’ fatto obbligo ai proprietari e conduttori, siano essi Enti pubblici o soggettiprivati, titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi hannol’obbligo di eseguire il ripristino, la ripulitura, anche meccanica, dei vialiparafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con colture cerealicole o di altro tipo, devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà libera da piante e /o arbusti per tutta l’estensione perimetrale del bosco confinante confondi adibiti a coltura cerealicola o diversamente coltivata larga almeno cinquemetri.

Gestione strutture ricettive
I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (ancheabitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o ruraliesposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono tenuti nei termini di leggee comunque fissati dal Decreto emesso dal Presidente della Regione Puglia arealizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno metriquindici, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprioinsediamento. Gli stessi dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendionel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia dellapubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne emotopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventualiinterventi di spegnimento sui focolari che dovessero insorgere anche ai margini dei sopra citati insediamenti. Dovranno inoltre predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

Le sanzioni
Le trasgressioni ai divieti previsti dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 4 Maggio 2022, n. 177 e dal presente provvedimento saranno puniti, salvo l’applicazione di ulteriore e differente reato, ex art. 650 c.p. Inoltre è prevista l’applicazione, a norma dell’art. 10, commi 6-7-8, della Leggen° 353 del 21/11/2000, di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Infine saranno applicate, nelle ipotesi contemplatedalla norma, le sanzioni previste dall’art.12 della Legge Regionale n. 38 del 12dicembre 2016 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 143del 14-12-2016. Ogni altra inosservanza alle disposizioni del Decreto del Presidente della Regione Puglia sopra richiamato sarà punito a norma dell’art.10 della legge n. 353/2000.

 

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