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LE NORME IMPOSTE DAL DECRETO REGIONALE CONTRO GLI INCENDI

LE NORME IMPOSTE DAL DECRETO REGIONALE CONTRO GLI INCENDI
Va ricordato che dal 15 giugno al 15 settembre è in vigore il decreto del presidente della giunta regionale n° 115 che del 21 aprile 2021: “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi”.
E’ vietato: accendere fuochi di ogni genere; far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Ppmpf ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.
Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate; transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
Abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
Nelle zone ad alta densità turistica al fine di mitigare situazioni di rischio (parcheggi e assembramenti di veicoli non autorizzati, accatastamento di rifiuti), i comuni possono autorizzare nei pressi di aree boscate, parcheggi temporanei a condizione che i gestori pongano in essere misure di prevenzione antincendio (indicazione/ segnalazione delle via di fuga, rimozione della vegetazione erbacea e della necromassa, rimozioni di rifiuti), misure di sorveglianza dedicate nonché dispongano in loco e prontamente utilizzabili attrezzature idonee quali estintori, cisterne di acqua e simili necessari ad estinguere eventuali principi di incendio. I comuni dovranno comunicare alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il piano degli interventi di prevenzione incendi adottato nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile del parcheggio temporaneo.

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