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Le regole sul riscaldamento per il 2022

Le regole sul riscaldamento per il 2022
Fonte : La Gazzetta del Mezzogiorno
Quali sono le novità introdotte dal Decreto su riscaldamento firmato da Cingolani nelle scorse ore?
Innanzitutto, si specifica come il periodo di funzionamento del riscaldamento per la stagione invernale 2022/2023 si sia accorciato di 15 giorni: posticipato di 8 e anticipato di 7. Inoltre, il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento è ridotto: un’ora in meno al giorno.
Solo in presenza di situazioni climatiche estreme o particolarmente avverse, saranno le singole autorità comunali a provvedere, con motivazione, all’autorizzazione dell’accensione degli impianti termici alimentati a gas fuori dall’orario prestabilito.
Viene inoltre abbassato anche il limite della temperatura da mantenere all’interno degli edifici, di un grado centigrado: da 19 con più o meno 2 gradi di tolleranza.
La mappa
Sin dal 1993 Il territorio italiano è diviso in sei zone climatiche in funzione dei «gradi-giorno» (più alto è il valore dei «gradi-giorno», più il clima è rigido). Ora la data di accensione degli impianti è divisa per zone climatiche, che andranno ridefinite in questo modo:

1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;

2) Zona B (che interesse il Salento e l’area costiera del Tarantino e del tratto lucano): ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;

3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;

4) Zona D (nella quale ricadono quasi tutta la Puglia, Gargano incluso, e la Basilicata): ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;

5) Zona E (il tratto appenninico in senso stretto, che risale la Pensiola a partire da Potenza): ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;

6) Zona F: nessuna limitazione.

Comuni in ansia
Il caro-bollette, che sta colpendo famiglie e imprese, mobilita i Comuni, con i sindaci pronti a chiedere al prossimo Governo fino a un miliardo di euro per non mandare in default i bilanci amministrativi. Intanto, il numero uno di Eni, Claudio Descalzi, rassicura sulle scorte: il gas è sufficiente, salvo ci fossero incidenti tecnici, come ad esempio un guasto o una rottura a un impianto, che riguardano i paesi fornitori o un freddo particolamente rigido.

Per ora, c’è il Piano di riduzione dei consumi di gas naturale previsto dal Mite con questo decreto che posticipa di 8 giorni la data di accensione dei termosifoni e anticipa di 7 giorni lo spegnimento. Date che variano a seconda delle sei zone climatiche individuate in Italia. Per cui a Milano anziché il 15 ottobre il riscaldamento partirà il 22 e sarà spento il 7 aprile anziché il 15; a Roma, invece, il riscaldamento previsto dal primo novembre fino al 15 aprile sarà dall’8 novembre al 7 aprile. La temperatura nelle abitazioni, che è fissata a 20 gradi per convenzione, dovrà scendere a 19. L’Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), che ha fornito al ministero le valutazioni per il risparmio energetico, pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini. In presenza di «situazioni climatiche particolarmente severe», avverte il Mite, i Comuni possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas».

Esenzioni straordinarie rispetto al Decreto
Ci sono ovviamente, come sempre accade, delle logiche eccezioni alla regola. Per esempio, all’interno delle indicazioni per l’inverno 2022 è specificato come, dalla riduzione delle ore di riscaldamento, siano esclusi gli edifici adibiti a luoghi di cura, le scuole materne e gli asili nido, le piscine, le saune e simili e tutte quelle strutture in cui venono svolte attività industriali e artigianali e per le quali le autorità comunali che se ne occupano hanno già concesso delle deroghe riguardo i limiti di temperatura dell’aria. Inoltre, sono esentati dalle predisposizioni del decreto anche gli edifici dotati di impianti alimentati, in buona percentuale, a energie rinnovabili.

Infine, saranno esclusi alcuni territori specifici del Paese, in ragione del clima freddo: si tratta della zona climatica F e riguarda i comuni di Belluno, Trento e Cuneo, ossia le città che si trovano sull’arco alpino.

 

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