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RIAPRE IL MERCATO SETTIMANALE (GIOVEDI’) NELLA SUA INTEREZZA

RIAPRE IL MERCATO SETTIMANALE (GIOVEDI’) NELLA SUA INTEREZZA

ORDINAZA SINDACALE N° 20 DEL 22.05.’20
(COPIA integrale dell’ordinanza sul sito on line del Comune di Torre Santa Susanna )
IL SINDACO
1) Fatti salvi i provvedimenti normativi, governativi e regionali ulteriormente restrittivi o limitativi, che a
partire dal 28 Maggio 2020 è nuovamente attivato nella sua interezza il Mercato settimanale del
giovedì nella consueta area mercatale, con l’osservanza delle misure di seguito riportate:
Misure generali all’interno dell’area mercatale:
1) mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale (almeno 1 metro);
2) maggiore distanziamento dei posteggi frontisti attraverso l’arretramento di almeno 70 cm per ciascun
fronte principale, individuando su Via Miccoli, Via Borsellino e Largo Pozzi una corsia centrale di
almeno 4 metri per assicurare il distanziamento interpersonale, con percorso bidirezionale separato
mediante tracciamento di linea di mezzeria;
3) su Via Galilei, dove la larghezza della strada non consente la separazione di due sensi di marcia, i
posteggi sono disposti su un’unica fila, con percorso unidirezionale;
4) presidio all’interno dell’area da parte di personale del Comando di Polizia locale coadiuvato da
personale volontario della Protezione civile con funzione informativa e di controllo;
5) utilizzo delle mascherine sia da parte degli operatori sia da parte della utenza;
6) utilizzo dei guanti “usa e getta” all’interno del settore alimentare e presso i posteggi per la vendita di
abbigliamento e calzature, da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la
merce;
7) utilizzo del gel sanificante presente ad ogni posteggio;
8) posizionamento di cartelli per informare gli utenti sui corretti comportamenti per garantire il
distanziamento ed evitare la diffusione del contagio;
Misure a carico del titolare di posteggio:
1) obbligo di distanziamento tra i posteggi frontisti attraverso l’arretramento di 70 cm dei banchi di
vendita per ciascun fronte principale. Lo spazio che ne deriva costituisce area di rispetto per ogni
posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza
interpersonale di un metro.
2) è consentita la vendita solo sul fronte principale (rivolto alla corsia centrale) dei posteggi, impedendo
l’accesso laterale ai banchi che sarà ad uso esclusivo degli operatori;
3) adozione, tra un banco e l’altro, in corrispondenza del limite del posteggio, della tenda laterale come
parete divisoria dell’altezza di almeno 2 metri;
4) mantenimento della distanza da banco a banco, inteso fra posteggi differenti, non inferiore a 1,00
metro, fatta salva l’impossibilità che sarà verificata in sede;
5) divieto dell’esposizione di merce, posizionando manichini o stand, al di fuori dell’area di vendita;
6) pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita;
7) è obbligatorio l’uso delle mascherine mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una
igienizzazione frequente delle mani;
8) mettere a disposizione delle clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
9) rispettare e far rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
10) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle
operazioni di carico e scarico;
11) sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;
12) sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di
assembramento;
13) mettere a disposizione della clientela nel settore alimentare e nei posteggi con merceologia di
vendita dedicata all’abbigliamento e scarpe guanti monouso per scegliere in autonomia la merce;
14) in caso di vendita di beni usati: igienizzare i capi di abbigliamento e le calzature prima che siano
poste in vendita;
15) posizionare sul fronte del banco un cestino con sacchetto per la raccolta dei rifiuti che dovrà essere
sigillato e lasciato all’interno del posteggio al termine delle operazioni di vendita;
Misure a carico del settore alimentare:
1. rispettare le precedenti misure per i titolari di posteggio e quelle di carattere generale;
2. rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli
alimenti;
3. i clienti non devono toccare la merce con le mani altrimenti dovranno indossare guanti usa e getta
messi a disposizione dagli operatori stessi;
4. essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti) regolarmente
indossati così come ogni coadiuvante;
5. in ogni banco dovrà essere a disposizione gel sanificante per la sanificazione delle mani;
6. rispettare la corretta prassi d’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto) evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie e coprirsi naso e bocca.
MISURE DI MONITORAGGIO
Le attività autorizzate con la presente ordinanza verranno attentamente monitorate, al fine di valutare
l’eventuale adozione di ulteriori misure a protezione degli operatori e dell’utenza, riservandosi anche la
possibilità di vietarne l’ulteriore svolgimento qualora si accertasse l’impossibilità di garantire lo svolgimento
del mercato in sicurezza.
Altresì,
ORDINA
la revoca della propria precedente ordinanza n. 12 del 28 aprile 2020;
AVVERTE
che, in caso di mancata ottemperanza al presente provvedimento, l’operatore sarà sanzionato ai sensi di
legge e la sua attività sarà sospesa con effetto immediato;
DA’ ATTO
che la presente Ordinanza è adottata alla luce dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da covid-19 e,
pertanto, è da ritenere provvedimento straordinario ed eccezionale;
DISPONE
1) la diffusione della presente ordinanza mediante pubblicazione all’albo pretorio informatico e sul sito
istituzionale dell’Ente;
2) la trasmissione del presente provvedimento al Comando di Polizia locale, alla Locale Stazione
Carabinieri e al Prefetto di Brindisi;
Ai sensi dell’art. 3, c. 4, della legge 241/1990 e s.m.i., avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al
T.A.R. Puglia entro gg. 60 ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro gg. 120, termini tutti
decorrenti dalla data di notifica o conoscenza del presente atto.
Dalla residenza comunale, Torre Santa Susanna 22/05/2020
IL SINDACO
ON.LE DOTT. MICHELE SACCOMANO

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