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Sì alle modifiche alle norme per la gestione della xylella, attività ARIF

Sì alle modifiche alle norme per la gestione della xylella, attività ARIF, piano gestione cinghiali e nomina direttore ARCA –
Fonte:Corriere Salentino
Approvato all’unanimità il disegno di legge contenente le modifiche ed integrazioni alla legge n 4 del 2017 che riguarda la “gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia”, alle disposizioni in materia di attività irrigue e forestali, al riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e alle norme per la protezione della fauna selvatica.
Le modifiche alla norma in materia di gestione della Xylella derivano dalla necessità di adeguare la normativa regionale alla normativa europea e nazionale. Il Consiglio regionale con la legge attualmente in vigore ha espresso una forte volontà di attuare le misure fitosanitarie necessarie per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa in Puglia, tutelando l’inestimabile patrimonio naturale costituito dagli ulivi monumentali.
Con la modifica all’articolo 3 “definizione della zona delimitata” (cioè una zona ritenuta infetta più l’area cuscinetto), si stabilisce, invece, che è possibile prevedere con la revoca della delimitazione di quell’area se, sulla base delle indagini condotte, sia possibile concludere, in conformità con la normativa vigente, che l’organismo nocivo specificato è stato eradicato e non vi è alcun rischio di ulteriore diffusione.
Ispezioni e monitoraggio sul territorio regionale relative all’organismo specificato. Con la proposta di modifica a questo, si adeguano le norme a quelle comunitarie con un piano di monitoraggio con indagini ufficiali condotte dal Servizio fitosanitario regionale.
Misure di eradicazione. Con la modifica all’articolo 5 si elimina il riferimento a 100 metri entro i quali abbattere obbligatoriamente le piante. Quando è individuata una pianta infetta, invece, il Servizio fitosanitario ne dispone l’eradicazione in base al livello di rischio rappresentato ed in relazione al ciclo del vettore.
Misure di contenimento. La modifica stabilisce che nelle aree in cui si applicano le misure di contenimento, il Servizio fitosanitario regionale, dispone la rimozione immediata di tutte le piante risultate infette sulla base delle indagini svolte.
Tutela del patrimonio paesaggistico e ripristino dell’equilibrio economico nelle zone infette. Per proteggere l’inestimabile pregio culturale e paesaggistico degli ulivi monumentali non si procederà alla rimozione delle piante non infette in deroga a quanto stabilito all’articolo 5 (la piante infetta verrà isolata dal contesto esterno con protezioni meccaniche, quali incappucciamento degli alberi). La protezione sarà accompagnata da idonea potatura e dalle operazioni necessarie per la lotta al vettore.
Spostamento delle piante all’interno della Regione Puglia. Gli spostamenti sono consentiti se effettuati in conformità alle leggi vigenti. La Regione tutela i vivai e i poli vivaistici presenti nelle zone delimitate, mediante azioni mirate e atte a favorire le attività dei soggetti iscritti nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP).
Le altre modifiche approvate riguardano la legge 3 del 2010 di istituzione dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF), aggiungendo tra le attività, quelle di consulenza tecnico ambientale di attuazione di lavori e servizi, concernenti la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale presente all’interno delle aree naturali protette regionali e le aree a verde di pertinenza regionale. Rientrano fra i compiti dell’Agenzia le iniziative e le azioni strumentali all’esercizio degli impianti di irrigazione anche privati, dati regolarmente in gestione e conduzione alla stessa Agenzia.

 

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